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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.01. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1574

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/10/2013  [ apri ]
2.01.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Norme in materia di regolamentazione delle scuole paritarie).

  1. All'articolo 1, comma 4, lettera f), della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Le classi devono essere costituite da almeno 10 alunni. Eccezioni possono essere autorizzate in caso di difficoltà geografiche dall'Ufficio Scolastico Regionale».
  2. All'articolo 193 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è inserito il seguente comma: «I candidati agli esami di idoneità possono sostenere gli esami presso istituzioni scolastiche, statali o paritarie,nei comuni di residenza. In caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio prescelto, i candidati sostengono gli esami presso istituzioni scolastiche nella provincia di residenza e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione di residenza. Eventuali deroghe ai criteri di cui ai periodi precedenti devono essere autorizzate, dall'Ufficio Scolastico Regionale di provenienza. L'istituzione scolastica, alla quale il candidato presenta la domanda di ammissione agli esami di idoneità, non può accogliere un numero di ulteriori candidati superiore al quaranta per cento degli alunni iscritti e frequentanti l'indirizzo di studio indicato.»