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Legislatura XVII

Proposta emendativa 19.36. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1574

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/10/2013  [ apri ]
19.36.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 19.
(Alta formazione artistica, musicale e coreutica).

  1. Al fine di garantire il regolare avvio dell'anno accademico 2013-2014, fermi restando il limite percentuale di cui all'articolo 270, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il ricorso in via prioritaria alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato. Per l'a.a. 2013/2014 gli assunti con contratto a tempo indeterminato provenienti dalle graduatorie di cui alla legge 4 giugno 2004 n. 143, assumono servizio nella sede presso la quale hanno svolto l'ultimo anno accademico di docenza. Per gli anni successivi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35 comma 5-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, i neo assunti con contratto a tempo indeterminato devono permanere nella prima sede di servizio per un periodo non inferiore a due anni.
  2. I docenti delle Istituzioni Afam che abbiano maturato nell'ultimo triennio almeno 360 giorni di servizio effettivo sono inseriti in graduatorie nazionali ad esaurimento utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge individua con proprio decreto le modalità per la redazione delle graduatorie di cui al presente comma.
  2-bis. I contratti a tempo determinato in essere nell'anno accademico 2012-2013, stipulati con il personale docente delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) sono prorogati fino all'emanazione delle graduatorie nazionali previste al comma 2.
  2-ter. Entro centottanta giorni dall'emanazione della presente legge è licenziato il regolamento previsto dall'articolo 2 comma 7, lettera e) della legge 21 dicembre 1999 n. 508, al fine di consentire le relative procedure di assunzione in tempi utili per l'avvio dell'a.a. 2015/2016.
  3. Al fine di dare attuazione alle linee programmatiche degli organi di governo delle Istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le funzioni di direttore amministrativo di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, sono attribuite, con deliberazione motivata, con incarico deliberato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore dell'Istituzione, a personale dell'area «Elevata professionalità» del compatto Afam in possesso di laurea magistrale nello specifico ambito professionale dell'incarico da ricoprire. Salvo non sia prevista una durata inferiore, l'incarico è triennale, rinnovabile, e comunque cessa alla scadenza del consiglio di amministrazione che lo ha deliberato. Il personale incaricato e titolare presso altra sede deve assicurare una presenza di almeno diciotto ore settimanali presso l'istituzione chiamante. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la contrattazione decentrata nazionale definisce misura e articolazione tra parte fissa e parte variabile delle indennità previste per il personale dell'area «Elevata professionalità» del compatto Afam. In subordine, in assenza di detto personale l'incarico è attribuito con le stesse modalità a personale con profilo equivalente di altre pubbliche amministrazioni collocato in posizione di comando o in aspettativa, a valere sulle facoltà assunzionali di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  3-bis. Fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il personale precario in servizio alla data di emanazione della presente legge e appartenente all'area «Elevata professionalità» o alla terza area di cui all'allegato A del contratto collettivo nazionale di lavoro del 4 agosto 2010, è assunto con contratto a tempo indeterminato al maturare dei tre anni di servizio.
  3-ter. Al personale docente di Il fascia in servizio presso le Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, che siano in possesso degli altri requisiti previsti dagli statuti delle Istituzioni di appartenenza, è attribuito l'elettorato passivo nelle procedure per le elezioni del Direttore.
  3-quater. Le Istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 508/99 sono autorizzate a bandire concorsi per posti di professore di prima fascia riservati al personale della stessa Istituzione, già in servizio con contratto a tempo indeterminato in qualità di docente di seconda fascia alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbia svolto, alla predetta data, almeno 5 anni di servizio. I concorsi sono banditi dalle singole Istituzioni previo accertamento delle necessità didattiche e di ricerca e della sussistenza nel proprio organico del personale in possesso dei requisiti di partecipazione ai medesimi. I consigli di amministrazione definiscono preventivamente il fabbisogno di risorse finanziarie necessarie a valersi sulle cessazioni dal servizio dall'anno accademico 2014/15. Le modifiche all'organico avvengono secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 132/03, articolo 7, comma 7. I vincitori dei concorsi sono inquadrati nel ruolo dei docenti di prima fascia in applicazione dell'articolo n. 485 del decreto legislativo 297 del 16 aprile 1994.
  3-quinquies. Con le procedure previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto vigente, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è disciplinata la mobilità territoriale e professionale del personale docente e tecnico-amministrativo delle Istituzioni Afam.
  4. Nelle more di un processo di razionalizzazione degli Istituti superiori di studi musicali non statali ex pareggiati nell'ambito del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine di rimediare alle gravi difficoltà finanziarie degli stessi, è autorizzata a partire dall’ per l'anno finanziario 2014 la spesa di 3 milioni di euro.
  5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca si provvede a ripartire le risorse di cui al comma 4, sulla base di criteri, definiti con lo stesso decreto, che tengono conto della spesa storica di ciascun istituto.