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Legislatura XVII

Proposta emendativa 19.35. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1574

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/10/2013  [ apri ]
19.35.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. Il comma 107 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 è così sostituito:
  «Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno stabiliti i termini temporali entro cui saranno possibili le equipollenze dei diplomi finali del vecchio ordinamento con i diplomi accademici di secondo livello, rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, di coloro che siano in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore; detti diplomi saranno resi equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanare entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».

ident. 19.39.