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Legislatura XVII

Proposta emendativa 19.21. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1574

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/10/2013  [ apri ]
19.21.

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
  2-bis. Il personale docente che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle categorie d'istituto e che abbia svolto incarichi di insegnamento presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica per almeno tre anni accademici è iscritto in apposite graduatorie nazionali ad esaurimento per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato o determinato presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, in subordine alle graduatorie di cui al comma 1. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  2-ter. Fino all'esaurimento delle graduatorie di cui al presente articolo è riservato al personale in esse iscritto il 50 per cento delle cattedre che annualmente si rendono vacanti presso le accademie di belle arti, a livello nazionale, a seguito di pensionamento dei titolari. Il restante 50 per cento è riservato alla progressione dei professori di seconda fascia che possono concorrere anche per insegnamenti di altro ambito disciplinare, mediante concorso riservato per soli titoli, disciplinato con regolamento adottato con decreto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Le disposizioni del secondo periodo si applicano altresì ai conservatori di musica nella misura del 10 per cento delle cattedre che annualmente si rendono vacanti.