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Legislatura XVII

Proposta emendativa 19.18. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1574

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/10/2013  [ apri ]
19.18.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. I docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato presso le istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono inseriti, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca avente natura non regolamentare, in una graduatoria nazionale ad esaurimento, articolata per settore disciplinare e compilata sulla base dei titoli di servizio e professionali. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, i posti di docente di prima Fascia che si rendono vacanti ogni anno per cessazione del titolare possono essere ricoperti, con delibera del consiglio di amministrazione e del consiglio accademico dell'istituzione interessata, per progressione di carriera attingendo in ordine di merito alla predetta graduatoria.
  2-ter. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ciascun posto di docente di prima fascia presso le istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica che si rende vacante per cessazione del titolare può essere convertito, con le procedure di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, in più posti di docenti di prima fascia con contestuale soppressione nell'organico di egual numero di posti di docenti di seconda fascia, garantendo comunque l'assoluta invarianza della spesa totale. Su tali posti di professore di prima fascia sono chiamati per progressione di carriera i professori di seconda fascia in servizio presso l'istituzione sulla base della graduatoria di cui al comma precedente.
  2-quater. Dall'applicazione dei commi precedenti non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle progressioni di carriera di cui a tali commi non si applica l'articolo 485, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994.