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Legislatura XVII

Proposta emendativa 18.3. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1574

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/10/2013  [ apri ]
18.3.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Per potenziare le attività di valutazione dell'istruzione e della formazione erogate sul territorio nazionale, ed in vista di una più ampia riforma dei sistemi ed organi della valutazione, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), è autorizzato ad assumere, nel triennio 2014-201 6, complessive 40 unità di personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca, in scaglioni annuali di 15 unità di personale negli anni 2014 e 2015 e di 10 unità di personale nell'anno 2016, nel limite di una maggiore spesa di personale pari a euro 750.000 per il 2014, 1.500.000 per il 2015 e 2.000.000 a partire dal 2016.
  2-ter. L'approvazione del fabbisogno del personale, la consistenza e le variazioni dell'organico strettamente necessarie sono disposti ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2-quater. Per il periodo dal 2014 al 2018, il fabbisogno finanziario dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), determinato ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 16, è incrementato degli oneri derivanti dal comma 2-bis.
  2-quinquies. All'onere derivante dal comma 2-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.
  2-sexies. Fino al completamento delle procedure per l'assunzione del personale di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 201 8, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione può prorogare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. La proroga può essere disposta, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili e in coerenza con i requisiti relativi al medesimo tipo di professionalità da assumere a tempo indeterminato ai sensi del comma 2-bis.