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Legislatura XVII

Proposta emendativa 18.01. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1574

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/10/2013  [ apri ]
18.01.

  Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

Art. 18-bis.
(Nuclei di autovalutazione del funzionamento dell'istituto).

  1. Ciascuna istituzione scolastica costituisce, in raccordo con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, un nucleo di autovalutazione dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità complessive del servizio scolastico. Il regolamento interno dell'istituzione disciplina il funzionamento del nucleo di autovalutazione, la cui composizione è determinata dallo statuto da un minimo di cinque fino a un massimo di sette componenti, assicurando in ogni caso la presenza di almeno un soggetto esterno, individuato dal consiglio dell'autonomia sulla base di criteri di competenza, e di almeno un rappresentante delle famiglie, un rappresentante degli studenti iscritto alla scuola secondaria di secondo grado e un rappresentante dei docenti.
  2. Il nucleo di autovalutazione, coinvolgendo gli operatori scolastici, gli studenti e le famiglie, predispone un rapporto annuale di autovalutazione. Tale rapporto è assunto come parametro di riferimento per l'elaborazione del piano dell'offerta formativa e del programma annuale delle attività, nonché della valutazione esterna della scuola realizzata secondo le modalità previste dal sistema nazionale di valutazione. Il rapporto viene reso pubblico secondo modalità definite dal regolamento della scuola.
  3. Ai componenti del nucleo di autovalutazione non sono riconosciuti indennità, compensi, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati.
  4. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare maggiori oneri per le pubbliche finanze.