Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le graduatorie di merito del concorso ordinario di cui al D.D.G. del 13 luglio 2011, sono permanenti fino ad esaurimento delle stesse in ogni singola Regione. L'autorizzazione ad un nuovo bando concorsuale per accesso ai ruoli della dirigenza scolastica sarà possibile solo all'esaurimento dell'ultima graduatoria e all'effettiva assunzione in servizio dell'ultimo idoneo, inserito in una qualunque delle graduatorie regionali.