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Legislatura XVII

Proposta emendativa 17.4. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1574

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/10/2013  [ apri ]
17.4.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  9. Al fine di eliminare definitivamente gli incarichi annuali di dirigenza scolastica, in previsione al passaggio al nuovo sistema di reclutamento, i termini per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 e successive modificazioni, sono prorogati per i docenti che hanno ottenuto, a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007, la conferma dell'incarico di presidenza per almeno un triennio, secondo quanto previsto dall'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e che non siano già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali soggetti possono chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie.
  10. La riserva è sciolta a seguito della positiva partecipazione ad apposita procedura concorsuale riservata per titoli, ed esami, organizzata dagli Uffici scolastici regionali ove i predetti soggetti abbiano prestato il servizio. La procedura concorsuale, consta di una prima fase di valutazione dei titoli e dell'anzianità di servizio maturata quale preside incaricato, ai fini dell'attribuzione del punteggio nella graduatoria finale e di una prova scritta sull'esperienza maturata, analogamente a quanto disposto, anche in ordine alla valutazione e al superamento della prova, per i soggetti di cui all'articolo 2 della legge 3 dicembre 2010, n. 202.
  11. Con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono disciplinati le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici e i termini per consentire l'espletamento della procedura di cui al comma 10, da concludersi entro il 31 dicembre 2013, ai fini dell'assunzione dei suddetti docenti nella qualifica di dirigente scolastico, con stipula dei contratti a tempo indeterminato, con priorità assoluta, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i posti vacanti e disponibili a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015 e per un triennio, detratti nel numero del 20 per cento dai posti a valere delle facoltà assunzionali autorizzate per l'assunzione nel ruolo di dirigente scolastico, da conteggiarsi singolarmente nelle varie regioni interessate, per ciascun anno scolastico. L'assunzione è disposta nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio quale preside incaricato.
  12. I candidati risultati idonei a seguito dell'espletamento di un concorso a dirigente scolastico indetto antecedentemente alla data del 1o gennaio 2011, con esclusione della procedura di cui alla legge 3 dicembre 2010, n. 202, ma che non hanno partecipato al corso di formazione, sono collocati a, domanda in coda alle relative graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto direttoriale 13 luglio 2011 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 56, 4o serie speciale del 15 luglio 2011, sulla base del punteggio all'epoca conseguito. Al termine del periodo di formazione e di prova di cui all'articolo 14 del CCNL per l'Area V, 11-4-2006, i soggetti di cui al presente comma sono sottoposti alla prova scritta di cui al comma 10 del presente articolo, in caso di esito positivo della stessa, si procede secondo quanto disposto al comma 6 del predetto articolo 14. In caso di esito negativo della procedura e/o del periodo di prova, l'aspirante è ricollocato nei ruoli di appartenenza, nei modi e nei termini di cui al comma 9 del predetto articolo 14 , per come modificato dall'articolo 8, comma primo, del CCNL per l'Area V, 15 luglio 2010.
  13. I soggetti non in quiescenza per i quali è pendente alla data di entrata in vigore della presente legge un contenzioso giurisdizionale con oggetto la partecipazione al concorso a posti di dirigente scolastico indetto con il decreto direttoriale 22 novembre 2004 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4o – serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004 sono ammessi alla frequenza di un breve corso intensivo di formazione, con rilascio di attestato positivo del direttore del corso, al termine del quale gli stessi effettuano una prova orale selettiva, superata con il punteggio di almeno 21/30. I candidati risultati idonei a seguito del superamento della prova di cui al precedente periodo sono graduati per ordine di punteggio ottenuto e inseriti in coda alle graduatorie del predetto concorso, ove non ancora concluso, o in coda alle relative graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto direttoriale 13 luglio 2011 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 56, 4o serie speciale del 15 luglio 2011, nei limiti temporali di validità delle stesse e nel limite dei posti destinati ai predetti concorsi.
  14. All'attuazione delle procedure di cui ai commi 9, 10, 12 e 13 si provvede mediante corrispondente riduzione, per le risorse finanziarie necessarie, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, del Fondo di cui all'articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma «Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio» della missione «Istruzione scolastica» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza determinare nuovi oneri per la finanza pubblica senza determinare nuovi oneri per la finanza pubblica. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 dicembre 2013, formula le relative proposte di rimodulazione delle riduzioni di cui al primo periodo, senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
  15. A far data dall'immissione in ruolo dei soggetti di cui al comma 9 e comunque non oltre la data del 1 settembre 2017, il primo e il terzo periodo dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e l'articolo 477 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 sono abrogati. I soggetti di cui al comma 1 che non superano con esito positivo la procedura concorsuale riservata di cui al comma 1 sono ricollocati nei ruoli di appartenenza a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017.