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Legislatura XVII

Proposta emendativa 17.3. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1574

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/10/2013  [ apri ]
17.3.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. Al fine di garantire continuità e uniformità a livello nazionale al reclutamento dei dirigenti scolastici, l'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:

«Art. 29.
(Reclutamento dei dirigenti scolastici).

  1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione. Il corso-concorso è bandito annualmente per tutti i posti vacanti e disponibili previsti per il successivo anno scolastico, il cui numero, suddiviso per regione, è comunicato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e alla Scuola nazionale dell'amministrazione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
  2. Al corso-concorso selettivo di formazione si accede mediante Concorso pubblico per esami. Al concorso per l'accesso al corso-concorso selettivo di formazione può partecipare:
   a) il personale docente ed educativo di ruolo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso di laurea o laurea magistrale, che abbia maturato dopo la nomina in ruolo un periodo di servizio effettivo di almeno cinque anni;
   b) il personale docente in servizio a tempo indeterminato nelle istituzioni scolastiche paritarie da almeno cinque anni, subordinatamente al possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento nel periodo richiesto.

  3. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale.
  4. Il concorso di ammissione può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano la preselezione, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli.
  5. Al corso-concorso sono ammessi i candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso di ammissione entro il limite massimo dei posti disponibili di cui al comma 1, maggiorato del venti per cento.
  6. Il corso-concorso si svolge presso la Scuola nazionale dell'amministrazione. Agli ammessi al corso si applica l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 e successive modificazioni, applicando agli ammessi in servizio presso le istituzioni scolastiche statali l'istituto del semiesonero.
  7. Le spese di viaggio e alloggio sono a carico dei partecipanti.
  8. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, tenuto conto della specificità della dirigenza scolastica rispetto alla categoria generale della dirigenza pubblica:
   a) i criteri per la predisposizione e la valutazione, nonché le modalità di svolgimento, delle prove del concorso di ammissione;
   b) le modalità di svolgimento della fase di formazione generale del corso concorso e la sua durata, della valutazione continua, dell'esame conclusivo della fase di formazione specialistica, del periodo di formazione specialistica da svolgersi presso le istituzioni scolastiche e dell'esame finale;
   c) i criteri per la nomina della commissione esaminatrice.

  9. Le graduatorie dei vincitori, in numero pari ai posti di cui al comma 1, sono approvate con decreto del direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che provvede all'assegnazione dei vincitori agli Uffici scolastici regionali secondo l'ordine di graduatoria, tenendo conto dell'opzione dagli stessi espressa all'atto dell'iscrizione al concorso d'ammissione e, in subordine, dalla preferenza dagli stessi espressa all'atto dello scorrimento della graduatoria. Si dà luogo ad eventuale scorrimento della graduatoria finale solo in caso di rinuncia dei vincitori».