stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 17.2. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1574

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/10/2013  [ apri ]
17.2.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. In deroga a quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 6, al fine di semplificare e definitivamente superare il sistema della reiterazione degli incarichi annuali di dirigenza scolastica, i termini per l'inserimento nelle graduatorie di cui all'articolo 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 e successive modificazioni, sono prorogati per i docenti che hanno ottenuto, a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007, la conferma dell'incarico di presidenza per almeno un triennio, secondo quanto previsto dall'articolo 1-sexies del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e che non siano già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali soggetti possono chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie.
  8-ter. La riserva è sciolta a seguito della partecipazione, con esito positivo, ad apposita procedura concorsuale riservata per titoli ed esami, organizzata dagli Uffici scolastici regionali ove i predetti soggetti abbiano prestato il servizio. La procedura concorsuale organizzata in maniera analoga a quanto disposto, anche in ordine alla valutazione e al superamento della prova, per i soggetti di cui all'articolo 2 della legge 3 dicembre 2010, n. 202.
  8-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici e i termini per consentire l'espletamento della procedura di cui al comma 1, da concludersi entro il 31 dicembre 2013, ai fini dell'assunzione dei suddetti docenti nella qualifica di dirigente scolastico, con stipula dei contratti a tempo indeterminato, con priorità assoluta per ragioni di continuità del servizio, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i posti vacanti e disponibili a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, detratti nel numero del 20 per cento dai posti autorizzati per l'assunzione nel ruolo di dirigente scolastico, da conteggiarsi singolarmente nelle varie regioni interessate, per ciascun anno scolastico, a valere sulle risorse assunzionali relative ad un massimo di un triennio. L'assunzione è disposta nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio quale preside incaricato o, in mancanza di posti vacanti e disponibili nelle stesse, a domanda, in altre regioni.
  8-quinquies. All'attuazione della procedura di cui ai commi 8-bis e 8-ter si provvede mediante corrispondente riduzione, per le risorse finanziarie necessarie, delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici, o mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, o del Fondo di cui all'articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183 o mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma «Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio» della missione «Istruzione scolastica» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza determinare nuovi oneri per la finanza pubblica. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 dicembre 2013, formula le relative proposte di rimodulazione delle riduzioni di cui al primo periodo, senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.