stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 17.15. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1574

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/10/2013  [ apri ]
17.15.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Nelle regioni in cui il concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi è stato rinnovato a seguito di pronuncia giurisdizionale, ove non trovino applicazione le disposizioni del comma 5, gli uffici scolastici regionali conferiscono, a domanda e per il solo anno scolastico 2013/2014, incarichi di presidenza a quanti abbiano superato tutte le prove del suddetto concorso secondo le previsioni dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Gli incarichi cessano di diritto all'atto di immissione in ruolo del destinatario. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.