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Legislatura XVII

Proposta emendativa 17.1. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1574

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/10/2013  [ apri ]
17.1.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. L'articolo 72, comma 11 della legge n. 133 del 2008, quest'ultimo come sostituito dall'articolo 17, comma 35-novies, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che attribuisce alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigente, al compimento dell'anzianità contributiva di quaranta anni del personale dipendente, si interpreta e si applica nei senso che della risoluzione del rapporto di lavoro dovrà essere obbligatoriamente attuata allorché risultino vigenti graduatorie di aspiranti alla nomina selezionati a seguito di concorsi ordinari, ivi comprese le graduatorie del personale dirigente. Il mantenimento in servizio del personale con età superiore a 62 anni ed in possesso di anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni costituisce facoltà del tutto eccezionale da parte delle pubbliche amministrazioni che potrà essere esercitata solo a condizione che non sussistano o siano già state esaurite le graduatorie di vincitori dei concorsi ordinari in precedenza banditi per il medesimo posto, classe di concorso o profilo di appartenenza.