All'articolo 16, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al fine di migliorare il rendimento della didattica, con particolare riferimento alle zone in cui è maggiore il rischio socio-educativo, e potenziare le capacità organizzative del personale scolastico, è autorizzata per l'anno 2014 la spesa di euro 10 milioni, oltre alle risorse previste nell'ambito di finanziamenti di programmi europei e internazionali, per attività di formazione e aggiornamento obbligatori del personale scolastico, con riguardo:
a) al rafforzamento delle conoscenze e delle competenze di ciascun alunno, necessarie ad aumentare l'attesa di successo formativo, anche attraverso la diffusione di innovazione didattiche e metodologiche, e per migliorare gli esiti nelle valutazioni nazionali INVALSI e degli apprendimenti, in particolare nelle scuole in cui tali esiti presentano maggiori criticità;
b) all'aumento delle competenze per potenziare i processi di integrazione a favore di alunni con disabilità e bisogni educativi speciali;
c) al potenziamento delle competenze nelle aree ad alto rischio socio-educativo e a forte concentrazione di immigrati, rafforzando in particolare le competenze relative all'integrazione scolastica, alla didattica interculturale, al bilinguismo e all'italiano come lingua 2;
d) all'aumento delle competenze relative all'educazione all'affettività, al rispetto delle diversità e delle pari opportunità di genere e al superamento degli stereotipi di genere;
e) all'aumento delle capacità nella gestione e programmazione dei sistemi scolastici;
f) all'aumento delle competenze relativamente ai processi di digitalizzazione e di innovazione tecnologica;
g) all'aumento delle competenze per favorire i percorsi di alternanza scuola-lavoro, anche attraverso periodi di formazione presso enti pubblici ed imprese.
Conseguentemente al comma 2, dopo le parole «non statali» aggiungere le seguenti «e di associazioni professionali accreditate dal MIUR.