Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Reclutamento docenti esterni corsi di recupero).
Al fine di garantire una maggiore qualificazione nella erogazione del servizio scolastico ed educativo le istituzioni scolastiche, nell'ambito del reclutamento di personale docente per l'attivazione e l'organizzazione dei corsi relativi ai recupero scolastico, devono avvalersi di un coordinatore scelto tra il personale docente interno e di personale docente esterno, attingendo dai giovani neolaureati e dal personale docente precario, che abbiano i requisiti previsti in riferimento agli insegnamenti impartiti.