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Legislatura XVII

Proposta emendativa 15.82. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1574

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/10/2013  [ apri ]
15.82.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  9-bis. All'articolo 193 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma: «2-bis. I candidati agli esami di idoneità sostengono i relativi esami presso istituzioni scolastiche, statali o paritarie, ubicate nei comuni di residenza. In caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio prescelto, i candidati sostengono gli esami presso istituzioni scolastiche ubicate nella provincia di residenza. Nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, i candidati sostengono gli esami presso istituzioni scolastiche ubicate nella regione di residenza e, nel caso di assenza del medesimo indirizzo anche nella regione di residenza, i candidati sostengono gli esami presso istituzioni scolastiche ubicate nelle regioni immediatamente confinanti. L'istituzione scolastica, alla quale il candidato presenta la domanda di ammissione agli esami di idoneità, non può accogliere un numero di candidati superiore al cinquanta per cento degli alunni iscritti e frequentanti l'indirizzo di studio indicato nella domanda medesima.
  9-ter. All'articolo 1, comma 4 della legge 10 marzo 2000, n. 62 è aggiunto in fine il seguente periodo: i) Attestazione di quietanza del pagamento degli stipendi di tutti i contratti individuali di lavoro del personale dirigente e insegnante.
  9-quater. Alla legge 10 marzo 2000, n. 62 dopo il comma 7 è aggiunto il comma 7-bis: «Per il mantenimento della parità il gestore o il rappresentante legale dell'istituto o della scuola deve dichiarare, presentando le relative documentazioni o attestazioni, alla fine di ogni anno scolastico e comunque non oltre il 31 luglio, al competente ufficio scolastico regionale, la permanenza del possesso dei seguenti requisiti:
   a) i dati relativi al coordinatore delle attività educative e didattiche e ai docenti;
   b) il numero delle sezioni, delle classi e degli alunni frequentanti;
   c) la composizione degli organi collegiali;
   d) la delibera dei competenti organi collegiali di adozione del piano dell'offerta formativa (POF), che deve essere conservato agli atti della scuola;
   e) attestazione di quietanza del pagamento degli stipendi di tutti i contratti individuali di lavoro del personale dirigente e insegnante.

  In caso di mancata osservanza delle prescrizioni delle lettere a), b), c), d), e), l'ufficio scolastico revoca il riconoscimento della parità scolastica a partire dall'anno scolastico successivo.

  9-quinques. All'articolo 1, comma 4, lettera f), della legge 10 marzo 2000, n. 62 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, in ogni caso, è vietata la costituzione di classi terminali collaterali».
  Il primo periodo del comma 10 dell'articolo 1 della legge 10 marzo del 2000 n.62 è soppresso.
  9-sexies. All'articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo del 2000 n. 62 sostituire il seguente periodo. «Tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti». con «Al personale docente impiegato deve essere garantito regolare contratto di docenza secondo i contratti collettivi nazionali vigenti comprese la regolare retribuzione e degli oneri connessi; il versamento della retribuzione di ogni docente deve avvenire attraverso un sistema tracciabile. Al termine di ogni anno scolastico l'istituto paritario compila una scheda informativa da consegnare all'ufficio scolasti provinciale in cui è dichiarato il Piano dell'Offerta Formativa, il numero di docenti impiegato con i rispettivi insegnamenti che ricoprono e il monte ore; a tale scheda va allegato un documento che attesti l'avvenuto pagamento delle retribuzioni e le modalità con cui esso è avvenuto».
  9-septies. Il comma 12 dell'articolo 1 della legge 10 marzo del 2000 n. 62 è soppresso.
  9-octies.. Il comma 8 dell'articolo 1 della legge 10 marzo del 2000 n. 62 è soppresso.
  9-novies. Il comma 9 dell'articolo 1 della legge 10 marzo del 2000 n.62 è così riformulato: «Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria e nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro della pubblica istruzione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la ripartizione di tali somme tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e per l'individuazione dei beneficiari, in relazione alle condizioni reddituali delle famiglie da determinare ai sensi dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché la modalità per la fruizione dei benefici e per la indicazione del loro utilizzo.