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Legislatura XVII

Proposta emendativa 15.81. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1574

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/10/2013  [ apri ]
15.81.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Il comma 9 dell'articolo 1 della legge 10 marzo del 2000 n. 62 è così riformulato: «Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria e nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro della pubblica istruzione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la ripartizione di tali somme tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e per l'individuazione dei beneficiari, in relazione alle condizioni reddituali delle famiglie da determinare ai sensi dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché le modalità per la fruirne dei benefici e per la indicazione del loro utilizzo.