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Legislatura XVII

Proposta emendativa 15.75. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1574

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/10/2013  [ apri ]
15.75.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 1, comma 4, lettera f), della legge 10 marzo 2000, n. 62 sono aggiunti in fine il seguente periodo: «Negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, in ogni caso, è vietata la costituzione di classi terminali collaterali».