Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 1, comma 4, lettera f), della legge 10 marzo 2000, n. 62 sono aggiunti in fine il seguente periodo: «Negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, in ogni caso, è vietata la costituzione di classi terminali collaterali».