Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 2000, n. 62 è abrogato il seguente periodo: «Tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti».