Dopo il comma 9 inserire il seguente:
9-bis. Dopo il comma 7 della legge 10 marzo 2000, n. 62 è aggiunto il comma 7-bis: Per il mantenimento della parità il gestore o il rappresentante legale dell'istituto o della scuola deve dichiarare, presentando le relative documentazioni o attestazioni, alla fine di ogni anno scolastico e comunque non oltre il 31 luglio, al competente ufficio scolastico regionale, la permanenza del possesso dei seguenti requisiti:
a) i dati relativi al coordinatore delle attività educative e didattiche e ai docenti;
b) il numero delle sezioni, delle classi e degli alunni frequentanti;
c) la composizione degli organi collegiali;
d) la delibera dei competenti organi collegiali di adozione del piano dell'offerta formativa (POF), che deve essere conservato agli atti della scuola;
e) attestazione di quietanza del pagamento degli stipendi di tutti i contratti individuali di lavoro del personale dirigente e insegnante.
In caso di mancata osservanza delle prescrizioni delle lettere a), b), c), d), e), l'ufficio scolastico revoca il riconoscimento della parità scolastica a partire dall'anno scolastico successivo.