stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 15.71. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1574

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/10/2013  [ apri ]
15.71.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 193 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  2-bis. I candidati agli esami di idoneità sostengono le relative prove presso istituzioni scolastiche, statali o paritarie, ubicate nei comuni di residenza. In caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio prescelto, i candidati sostengono gli esami presso istituzioni scolastiche ubicate nella provincia di residenza. Nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, i candidati sostengono gli esami presso istituzioni scolastiche ubicate nella regione di residenza e, nel caso di assenza del medesimo indirizzo anche nella regione di residenza, i candidati sostengono gli esami presso istituzioni scolastiche ubicate nelle regioni immediatamente confinanti. L'istituzione scolastica, alla quale il candidato presenta la domanda di ammissione agli esami di idoneità, non può accogliere un numero di candidati superiore al cinquanta per cento degli alunni iscritti e frequentanti l'indirizzo di studio indicato nella domanda medesima.