Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. A decorrere dal primo concorso bandito successivamente alla data del 31 dicembre 2013, possono accedere alle procedure concorsuali esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione e, per la scuola dell'infanzia e primaria, dei titoli di cui al decreto interministeriale 10 marzo 1997. Ai candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito del concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, indetto con il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4A Serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012 e non risultati nel novero dei vincitori, è riconosciuto il titolo di abilitazione, là ove ne fossero sprovvisti.