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Legislatura XVII

Proposta emendativa 15.69. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1574

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/10/2013  [ apri ]
15.69.

  Sostituire il comma 1, con i seguenti:
  1. Per garantire il corretto funzionamento delle attività didattiche è definito un piano triennale, per gli anni 2014-2016, per l'assunzione a tempo indeterminato del personale ATA e del personale docente ed educativo inserito all'interno delle graduatorie ad esaurimento anche in attuazione della direttiva comunitaria 1999/70/CE, come recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n 368. Resta invariata la modalità di accesso ai ruoli, stabilita dall'articolo 399 del Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 e successive modificazioni, per cui il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, ha luogo attingendo alle graduatorie di merito dei concorsi per titoli ed esami, lì dove esse non siano ancora esaurite, e il restante 50 per cento alle graduatorie ad esaurimento. I vincitori dell'ultimo concorso a cattedra, bandito ai sensi del d.d.m. del 23 settembre 2012 n. 82 sono assunti tutti, come previsto dal bando, sugli 11.542 posti vacanti e disponibili a loro già riservati negli anni scolastici 2013-2014 e 2014-2015.
  1-bis. Le immissioni in ruolo del piano triennale relativo agli anni 2014-2016 di cui al comma precedente, saranno effettuate sulla base di tutti i posti vacanti e disponibili a partire dall'anno scolastico 2014-2015, sia del personale docente che ATA, dopo aver pianificato gli organici sulla base dei seguenti criteri: attenendosi scrupolosamente ai limiti del numero degli alunni per classe imposto dalle norme sulla sicurezza e agibilità dei plessi scolastici; evitando la riconduzione forzata a 18 ore di insegnamento in classe per i docenti degli istituti di istruzione superiore qualora essa costituisca un ostacolo alla continuità didattica o comporti la formazione di cattedre eccessivamente frammentarie; ripristinando le compresenze nella scuola primaria; attivando tutte le sezioni a tempo pieno necessarie a soddisfare le domande delle famiglie e non più subordinandone il numero alle disponibilità di organico stabilite dal MIUR e dal MEF.
  1-ter. Il comma 16 dell'articolo 15 del Decreto 10 settembre 2010, n. 249 è sostituito con il seguente: «Resta fermo il valore di abilitazione permanente all'insegnamento, rispettivamente nella scuola dell'infanzia e nella scuola dell'infanzia e primaria, dei titoli conseguiti a conclusione degli studi nelle scuole e negli istituti magistrali al termine dei corsi iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 e conclusi entro l'anno scolastico 2001-2002, quali titoli di accesso ai concorsi per titoli ed esami, titoli di accesso alla seconda fascia delle graduatorie di istituto e titoli abilitanti all'insegnamento nelle scuole paritarie ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 10 marzo 2000, n. 62». Conseguentemente sono abrogati l'articolo 15 comma 16-bis e comma 16-ter introdotti dal Decreto 25 marzo 2013, n. 81.
  1-quater. La fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento, istituita ai sensi del comma 2-ter dell'articolo 14 della legge del 24 febbraio 2012 n. 14 è unificata, ai sensi del presente decreto, alla terza fascia delle relative graduatorie ad esaurimento.
  1-quinquies. Le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono riaperte ai docenti di cui al comma 1-quater del presente articolo e a coloro che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i TFA, istituiti ai sensi del decreto ministeriale 249/2010, a cui è consentita l'iscrizione in terza fascia in occasione della prossima riapertura da effettuarsi nel 2014, attraverso apposito decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Possono altresì iscriversi con riserva nelle suddette graduatorie coloro che risultino iscritti negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria e coloro che conseguiranno l'abilitazione all'insegnamento attraverso i TFA speciali (PAS). Possono altresì inserirsi nelle suddette graduatorie i docenti in possesso di titoli di abilitazione all'insegnamento. La riserva si considera sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione. In occasione del prossimo aggiornamento, previsto nel 2014, è data al personale che ne abbia titolo già inserito nelle graduatorie ad esaurimento, la possibilità di spostare l'intero punteggio derivante da titoli e servizio su una graduatoria per la quale si possiede l'abilitazione e che sia inclusa nello stesso ambito disciplinare, è pertanto abolito il comma 4-quater dell'articolo 1 della legge 167 del 24 novembre 2009. Il Ministero è altresì autorizzato alla riapertura, attraverso apposito decreto, delle graduatorie di istituto così da consentire l'iscrizione in seconda fascia agli abilitati attraverso TFA e garantire loro la spendibilità immediata del titolo abilitante conseguito. Nessun percorso abilitante o concorso a cattedra deve essere bandito prima dell'esaurimento completo delle graduatorie del personale abilitato inserito nelle graduatorie ad esaurimento e in quelle istituite dal presente decreto.

  Conseguentemente dopo l'articolo 27,aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

  1. A partire dal 1o gennaio 2014, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento. In sede di acconto 2014, l'acconto medesimo è determinato in base alla norma di cui al presente comma.
  2. Al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: 0.2 per cento sono sostituite dalle seguenti: 0,3 per cento e l'imposta sulle transazioni finanziarie per strumenti finanziari di cui alla tabella 3 dell'articolo 1, comma 492 della medesima legge n. 228 del 2012 è aumenta dello 0.1.
  3. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazione dalla legge 28 gennaio 2009 apportare la seguente modifiche:
  alla lettera a) sostituire: 12,6 per cento con 15,6;
   alla lettera b) sostituire: 11,6 per cento con 14,6;
   alla lettera c) sostituire: 10,6 per cento, con 13,6;
   alla lettera d) sostituire: 9 per cento, con 12;
   alla lettera e) sostituire: 8 per cento, con 11.
  4. Le modifiche di cui ai commi 2 e 3 acquistano efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2014.
  5 A decorrere dall'anno 2014 è soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 635 della legge 27-12-2006 n. 296 e sono comunque soppressi tutti gli stanziamenti del bilancio dello Stato destinati al finanziamento delle scuole paritarie.
  6. A decorrere dall'anno 2014 sono abrogate le seguenti disposizioni: a) gli articoli 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 della legge 5 agosto 1981, n. 416; b) l'articolo 11 e il comma 5 dell'articolo 28 della legge 25 febbraio 1987, n. 67; c) il comma 3 dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223; d) i commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 3, 3-bis, 4, 5 e 6 dell'articolo 3 e gli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250; e) il comma 3 dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19; f) l'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649; g) l'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; h) gli articoli 3, 4, 5 e 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62; i) il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46; i) l'articolo 138 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; m) il comma 462 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266; n) il comma 3-ter dell'articolo 20 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; o) il comma 135 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; p) l'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; q) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223; r) il comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; s) gli articoli 1, 1-bis, 2, 3, 3-bis e 4 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.