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Legislatura XVII

Proposta emendativa 15.6. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1574

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/10/2013  [ apri ]
15.6.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di limitare il contenzioso pendente inerente la partecipazione al concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, indetto con il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4A Serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, si procede alla nomina, nell'ambito e nei limiti del contingente di posti assegnato dal bando di concorso, anche delle seguenti tipologie di candidati ammessi con riserva a seguito di provvedimento cautelare in sede giurisdizionale, che abbiano superato tutte le prove previste dal bando, secondo l'ordine di punteggio ottenuto nella graduatoria generale definitiva di merito del predetto concorso:
   a) soggetti di cui all'articolo 15, comma 17 del decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;
   b) candidati che, all'atto della domanda di partecipazione, erano già di ruolo in altra regione o classe di concorso;
   c) candidati in possesso del titolo di laurea, costituente titolo di insegnamento ai sensi del decreto ministeriale 39 e 22 conseguito successivamente ai termini di presentazione delle domande di partecipazione al IX ciclo SSIS bandito con decreto del Ministro dell'università e ricerca 12 luglio 2007, iscritti al primo ciclo dei percorsi di cui all'articolo 15 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, che abbiano conseguito l'abilitazione ai sensi del predetto decreto all'atto dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge. Nel caso in cui le predette procedure di abilitazione non siano ancora terminate, la riserva è sciolta positivamente in subordine al conseguimento dell'abilitazione al termine del succitato primo ciclo».