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Legislatura XVII

Proposta emendativa 15.45. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1574

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/10/2013  [ apri ]
15.45.

  Sostituire il comma 1, con i seguenti:
  1. Per garantire il corretto funzionamento delle attività didattiche è definito un piano triennale, per gli anni 2014-2016, per l'assunzione a tempo indeterminato del personale ATA e del personale docente ed educativo inserito all'interno delle graduatorie ad esaurimento anche in attuazione della direttiva comunitaria 1999/70/CE, come recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n 368. Resta invariata la modalità di accesso ai ruoli, stabilita dall'articolo 399 del Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 e successive modificazioni, per cui il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, ha luogo attingendo alle graduatorie di merito dei concorsi per titoli ed esami, lì dove esse non siano ancora esaurite, e il restante 50 per cento alle graduatorie ad esaurimento. I vincitori dell'ultimo concorso a cattedra, bandito ai sensi del d.d.m. del 23 settembre 2012 n. 82 sono assunti tutti, come previsto dal bando, sugli 11.542 posti vacanti e disponibili a loro già riservati negli anni scolastici 2013-2014 e 2014-2015.
  1-bis. Le immissioni in ruolo del piano triennale relativo agli anni 2014-2016 di cui al comma precedente, saranno effettuate sulla base di tutti i posti vacanti e disponibili a partire dall'anno scolastico 2014-2015, sia del personale docente che ATA, dopo aver pianificato gli organici sulla base dei seguenti criteri: attenendosi scrupolosamente ai limiti del numero degli alunni per classe imposto dalle norme sulla sicurezza e agibilità dei plessi scolastici; evitando la riconduzione forzata a 18 ore di insegnamento in classe per i docenti degli istituti di istruzione superiore qualora essa costituisca un ostacolo alla continuità didattica o comporti la formazione di cattedre eccessivamente frammentarie; ripristinando le compresenze nella scuola primaria; attivando tutte le sezioni a tempo pieno necessarie a soddisfare le domande delle famiglie e non più subordinandone il numero alle disponibilità di organico stabilite dal MIUR e dal MEF.
  1-ter. La fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento, istituita ai sensi del comma 2-ter dell'articolo 14 della legge del 24 febbraio 2012 n. 14 è unificata, ai sensi del presente decreto, alla terza fascia delle relative graduatorie ad esaurimento.
  1-quater. Il comma 16 dell'articolo 15 del Decreto 10 settembre 2010, n. 249 è sostituito con il seguente: «Resta fermo il valore di abilitazione permanente all'insegnamento, rispettivamente nella scuola dell'infanzia e nella scuola dell'infanzia e primaria, dei titoli conseguiti a conclusione degli studi nelle scuole e negli istituti magistrali al termine dei corsi iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 e conclusi entro l'anno scolastico 2001-2002, quali titoli di accesso ai concorsi per titoli ed esami, titoli di accesso alla seconda fascia delle graduatorie di istituto e titoli abilitanti all'insegnamento nelle scuole paritarie ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 10 marzo 2000, n. 62». Conseguentemente sono abrogati l'articolo 15 comma 16-bis e comma 16-ter introdotti dal Decreto 25 marzo 2013, n. 81».
  1-quinquies. Per facilitare l'esaurimento delle graduatorie ad esaurimento, in occasione del prossimo aggiornamento previsto nel 2014, è data, al personale in esse inserito che ne abbia titolo, la possibilità di spostare l'intero punteggio derivante da titoli e servizio, su altre graduatorie dello stesso ambito disciplinare. È pertanto abolito il comma 4-quater dell'articolo 1 della legge n. 167 del 24 novembre 2009.
  1-sexies. Ferma restando la necessità di esaurire in tempi ragionevoli le graduatorie ad esaurimento e successivamente all'assunzione dei vincitori del concorso a cattedre, bandito ai sensi del DDM 23 settembre 2012, n 82, Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, attraverso emanazione di apposito decreto, a bandire un nuovo concorso per titoli ed esami. Detto concorso è riservato al personale in possesso del titolo abilitante all'insegnamento, conseguito attraverso qualsiasi percorso abilitante istituito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e quindi agli abilitati attraverso i TFA, istituiti ai sensi del decreto ministeriale 249/2010. Possono altresì partecipare alle suddette prove concorsuali coloro che, all'emanazione del bando, abbiano conseguito l'abilitazione attraverso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria e attraverso i TFA speciali (PAS). Il Ministero è altresì autorizzato alla riapertura, attraverso apposito decreto, delle graduatorie di istituto così da consentire l'iscrizione in seconda fascia agli abilitati attraverso TFA e garantire loro la spendibilità immediata del titolo abilitante conseguito.
  Nessun percorso abilitante deve essere istituito prima dell'esaurimento completo delle graduatorie del personale abilitato inserito nelle graduatorie ad esaurimento e in quelle del concorso bandito ai sensi del presente decreto.