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Legislatura XVII

Proposta emendativa 15.43. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1574

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/10/2013  [ apri ]
15.43.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  11. L'articolo 7 comma 1 del decreto ministeriale n. 44/2011 è così modificato: «Le graduatorie hanno validità per gli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 e sono utilizzate, ai sensi dell'articolo 1 della legge 124 del 3 maggio 1999, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato sui posti annualmente autorizzati. Dalle stesse graduatorie sono altresì conferite le supplenze annuali e quelle fino al termine delle attività didattiche. Per l'anno 2013/2014 possono accedere alle graduatorie i docenti che hanno conseguito l'abilitazione al termine dei corsi universitari attivati ai sensi del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 10 settembre 2010 n. 249 e successive modificazioni. Possono essere inseriti con riserva, invece, gli ammessi ai corsi universitari autorizzati ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione della Ricerca e dell'Università del 25 Marzo 2013 n. 81 per il conseguimento dell'abilitazione, ma non in possesso del titolo abilitante con scioglimento della riserva da disporre all'atto del conseguimento del titolo nel decreto relativo al successivo aggiornamento.