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Legislatura XVII

Proposta emendativa 15.32. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1574

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/10/2013  [ apri ]
15.32.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis «Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel decreto di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 da disporre per il triennio 2014-2017, consente la presentazione della domanda di inserimento nella terza fascia ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione al termine dei corsi universitari attivati ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010 n. 249, con punteggio del titolo inferiore a quello attribuito agli abilitati dei cicli SSIS, nonché a coloro che risultano iscritti presso le Facoltà di Scienze della Formazione Primaria dall'anno accademico 2008-09 in poi, in deroga all'assegnazione prevista dall'articolo 14 comma 2-ter, della legge 24 febbraio 2012 n. 14. Al titolo di abilitazione conseguito tramite TFA viene riconosciuto, a tal fine, il valore di prova concorsuale, ai sensi del decreto legge 28 agosto 2000 n. 240, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2000 n.306, estendendo tale valore concorsuale alle tre prove selettive di accesso. In occasione del previsto aggiornamento, è consentita la presentazione della domanda di inserimento nella terza fascia, altresì, ai docenti che sono stati inseriti nelle graduatorie di merito compilate a seguito dell'espletamento del concorso a cattedra bandito con D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012, facendo scorrere queste ultime, anche oltre i posti messi a bando, fino ad esaurimento delle stesse, oppure fino all'espletamento del concorso successivo. Tutti i docenti vincitori ed idonei presenti nelle graduatorie di merito concorsuali, all'espletamento del prossimo concorso, saranno inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, ove non vi fossero già presenti. A tutti gli idonei, qualora non abilitati, sarà riconosciuto, con effetto immediato, il titolo abilitante. A tal fine all'articolo 5 del Decreto Interministeriale 24 novembre 1998, n. 460, le parole «la vincita del concorso» sono sostituite dalle parole «il superamento di tutte le prove concorsuali e la relativa idoneità», le parole «e la conseguente nomina a tempo indeterminato» sono abrogate.
  1-ter «Possono essere inseriti con riserva, invece, nella quarta fascia delle graduatorie ad esaurimento, istituita dall'articolo 14, comma 2-ter, della legge 24 febbraio 2012 n. 14, gli studenti iscritti a corsi universitari autorizzati dal Ministro dell'istruzione, dell'università della ricerca e per il conseguimento dell'abilitazione ai sensi del decreto ministeriale del 25 marzo n. 81, ma non in possesso del titolo abilitante, con scioglimento della riserva da disporre all'atto del conseguimento del titolo nel decreto relativo al successivo aggiornamento».