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Legislatura XVII

Proposta emendativa 15.20. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1574

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/10/2013  [ apri ]
15.20.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  11. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 del presente decreto, nonché per una effettiva attuazione delle azioni previste dai commi 1, 3, 4 dell'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dal Decreto Ministeriale 26 giugno 1992 del Ministro della Pubblica istruzione, in favore degli alunni disabili e al fine di evitare sperequazioni territoriali, all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, dopo il primo punto, aggiungere la seguente frase: «Allo scopo del raggiungimento degli obiettivi della presente legge e al fine di evitare sperequazioni territoriali, è assegnata almeno una unità presso ogni Ambito Territoriale».