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Legislatura XVII

Proposta emendativa 15.2. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1574

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/10/2013  [ apri ]
15.2.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Anche per le finalità di cui ai commi 2 e 3, le aree scientifica (ADDI), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04) sono unificate. Gli aspiranti, muniti del titolo di specializzazione, sono collocati in un'unica graduatoria provinciale secondo i rispettivi punteggi.
  3-ter. All'atto dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da effettuarsi in relazione al triennio 2014/2015 – 2016/2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 20 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono costituite graduatorie provinciali specifiche per il sostegno articolate per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo e per la scuola secondaria di secondo grado. Le graduatorie sono costituite da docenti presenti nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, di seguito denominato Testo unico scuola, in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno per i rispettivi gradi di istruzione, graduati secondo i rispettivi punteggi e rispettando la divisione in fasce delle predette graduatorie.
  3-quater. I concorsi di cui all'articolo 400 del Testo unico scuola indetti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge prevedono una procedura specifica per i posti di sostegno. Ai concorsi su posti di sostegno accedono soggetti in possesso dell'abilitazione e del titolo di specializzazione sul sostegno per il relativo grado di istruzione. I programmi delle prove scritte e orali sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito l'Osservatorio permanente per l'integrazione degli alunni con disabilità. Ai concorsi sono riservati, ai sensi dell'articolo 399 del predetto testo unico, il 50 per cento dei posti annualmente assegnabili per l'accesso ai ruoli su posto di sostegno.