Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
1. L'articolo 15 comma 16 del Decreto 10 settembre 2010, n. 249 è sostituito come segue: «16. Resta fermo il valore di abilitazione permanente all'insegnamento, rispettivamente nella scuola dell'infanzia e nella scuola dell'infanzia e primaria, dei titoli conseguiti a conclusione degli studi nelle scuole e negli istituti magistrali al termine dei corsi iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 e conclusi entro l'anno scolastico 2001-2002, quali titoli di accesso ai concorsi per titoli ed esami, titoli di accesso alla seconda fascia delle graduatorie di istituto e titoli abilitanti all'insegnamento nelle scuole paritarie ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 10 marzo 2000, n. 62». Sono abrogati l'articolo 15 comma 16-bis e comma 16-ter introdotti dal Decreto 25 marzo 2013, n. 81.