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Legislatura XVII

Proposta emendativa 15.02. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1574

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/10/2013  [ apri ]
15.02.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Reclutamento del personale docente delle scuole con lingua di insegnamento slovena).

  1. Per l'accesso ai concorsi relativi alle scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano della regione Friuli Venezia Giulia è richiesto il possesso di un'apposita abilitazione, da conseguire in base alle norme vigenti.
  2. La validità dei titoli di abilitazione all'insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento italiana, conseguiti presso le Università italiane, le Accademie e i Conservatori di Musica o riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 206/2007, potrà essere estesa, in presenza degli altri requisiti e titoli prescritti dalle norme vigenti, alle medesime classi di concorso delle scuole con lingua di insegnamento slovena e viceversa, previo accertamento della rispettive competenze linguistiche, da accertare con un esame, le cui modalità saranno stabilite con un apposito decreto del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, entrò tre mesi dalla pubblicazione della presente legge (decreto).
  3. L'esame di cui al precedente comma, i cui oneri saranno a carico dei candidati interessati, avrà luogo con cadenza biennale e sarà indetto dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia. Sono escluse dalla presente procedura le classi di concorso A043, A050, A051, A052, A080, A081, A082, A083, A084, A085, mentre con la stessa procedura di cui al comma precedente è prevista l'estensione delle abilitazioni delle classi di concorso A075 e A076 rispettivamente alle classi di concorso A086, A087 e viceversa.
  4. All'articolo 425, comma 6, del testo Nico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando che il beneficiario del riconoscimento delle qualifiche professionali deve possedere le conoscenze linguistiche necessarie, su richiesta dell'interessato, il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, con apposito provvedimento, può limitare gli effetti del riconoscimento, previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ai posti di insegnamento nelle scuole di lingua slovena della regione Friuli Venezia Giulia.
  5. Il comma 4-quinquies dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, non si applica al personale docente inserito fino all'anno scolastico 2009-2010 nelle graduatorie ad esaurimento delle scuole con lingua di insegnamento slovena, ma che ha già stipulato contratto a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posti di insegnamento o classi di concorso nella scuola con lingua di insegnamento italiana o viceversa.