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Legislatura XVII

Proposta emendativa 14.3. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1574

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/10/2013  [ apri ]
14.3.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al fine di promuovere l'esperienza lavorativa diretta degli studenti durante la formazione post-secondaria, le università, con esclusione di quelle telematiche, e gli istituti tecnici superiori possono stipulare convenzioni con singole imprese o con gruppi di imprese per realizzare progetti formativi congiunti che prevedano che lo studente, nell'ambito del proprio curriculum di studi, svolga un adeguato periodo di formazione presso le aziende sulla base di un contratto di apprendistato stipulato sulla base dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, con oneri a carico delle aziende interessate.
  1-ter. Le convenzioni di cui al comma precedente stabiliscono i corsi di studio interessati, le procedure di individuazione degli studenti in apprendistato e dei tutori, le modalità di verifica delle conoscenze acquisite durante il periodo di apprendistato e il numero di crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente entro un massimo di sessanta, anche in deroga al limite di cui all'articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come modificato dall'articolo 14, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Istituti tecnici superiori e Erasmus in azienda.