Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca – al fine di adottare metodi chiari, univoci e unificati per la compilazione dell'Anagrafe degli studenti nei rispettivi istituti – predispone criteri e parametri relativi fornendo le modalità di compilazione e di accesso alla banca dati.