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Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.02. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1574

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/10/2013  [ apri ]
12.02.

  Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.

All'articolo 193 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:
  2-bis. I candidati agli esami di idoneità sostengono i relativi esami presso istituzioni scolastiche, statali o paritarie, ubicate nel territorio della provincia sono residenti che non meno di 12 mesi. In caso di assenza nella provincia dell'indirizzo di studio prescelto, i candidati sostengono gli esami presso istituzioni scolastiche ubicate nel territorio della regione di residenza. Eventuali deroghe ai criteri di cui ai periodi precedenti devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dal dirigente generale preposto all'ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta, L'istituzione scolastica, alla quale il candidato presenta la domanda di ammissione agli esami di idoneità non può accogliere un numero di candidati ulteriori superiore al cinquanta per cento del numero degli alunni iscritti e frequentanti l'indirizzo di studio indicato nella domanda medesima. L'esito dell'esame di idoneità, in caso negativo, può valere, a giudizio della commissione esaminatrice, come idoneità a una classe precedente a quella richiesta dal candidato.