Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. I pagamenti di cui al comma 1 effettuati dalle Regioni, finanziati con l'attivazione dei mutui e dei contratti di leasing finanziario di cui al medesimo comma, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle Regioni per l'importo annualmente erogato da banche e intermediari finanziari autorizzati.