Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro dell'istruzione e della ricerca nella definizione del decreto attuativo di cui all'articolo 10, di concerto con Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, tiene conto dei Piani di edilizia scolastica presentati dalle Regioni
2. Il Ministro dell'istruzione e della ricerca ogni 6 mesi riferisce al Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori relativi all'edilizia scolastica e sul monitoraggio e sulla rendicontazione delle risorse destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica ai sensi dell'articolo 10 del presente decreto, ai sensi dell'articolo 18, commi da 8 a 8-quinquies del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ai sensi dell'articolo 11, comma 4-sexies del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e di ogni altra risorsa destinata alle medesime finalità nel bilancio dello Stato.