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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.05. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1574

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/10/2013  [ apri ]
8.05.

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Istruzione e formazione per il lavoro).

  1. I percorsi di orientamento di cui all'articolo 8 e i piani di intervento di cui all'articolo 2, comma 14, del decreto legge n. 76/2013, convertito nella legge n. 99/2013, da adottare entro il 31 gennaio 2014, comprendono anche misure per:
   a) far conoscere il valore educativo e formativo dei percorsi in apprendistato, attraverso periodi di formazione in azienda degli studenti della scuola secondaria superiore, a partire dal primo biennio del secondo ciclo, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali, organizzati dai poli tecnico professionali di cui all'articolo 52 del decreto-legge n. 5/2012, convertito nella legge n. 35/2012;
   b) sostenere la diffusione dell'apprendistato di alta formazione nei percorsi degli istituti tecnici superiori (I.T.S.), anche attraverso misure di incentivazione finanziaria previste dalla programmazione regionale nell'ambito degli ordinari stanziamenti destinati agli ITS nel bilancio del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e di quelli destinati sostegno all'apprendistato dal ministero del lavoro e delle politiche sociali;
   c) sostenere la diffusione dell'apprendistato di alta formazione nell'ambito dei corsi di laurea triennale e magistrale, attraverso una sperimentazione che incentivi le Università e le imprese a progettare e attuare percorsi di laurea di reciproco interesse, con un adeguato numero di crediti e una progettazione formativa congiunta. Le convenzioni tra imprese ed università dovranno stabilire il numero di ore necessarie di didattica frontale in sede universitaria, il numero di contratti di apprendistato disponibili, i criteri e i limiti quantitativi per l'individuazione degli studenti con cui stipulare i contratti di apprendistato, i crediti riconosciuti alla formazione in azienda sostitutivi di quelli attribuiti per il superamento di prove di esame anche in deroga all'articolo 14, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, determinati con decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  2. Al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 7 in materia di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, concorrono le strutture formative accreditate dalle Regioni per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) per il conseguimento di qualifiche e diplomi professionali, anche in apprendistato, in attuazione del diritto/dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo n. 76/2005 sino al conseguimento di almeno una qualifica entro il 18 esimo anno di età. A presidio dei relativi livelli essenziali delle prestazioni di cui al capo III del decreto legislativo n. 226/05, è ripristinata l'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 30, comma 1, del decreto medesimo, per il medesimo importo ivi indicato, a decorrere dall'anno 2014.
  3. I pagamenti relativi all'attuazione dei percorsi di cui al comma 2, sostenuti da contributi erogati a tal fine dallo Stato alle regioni, sono esclusi, nei limiti dei relativi importi, dai limiti del patto di stabilità interno delle regioni.

Il Relatore
ident. 8.01.