Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono abrogate le parole: «dai 15 ai 18 anni».
3-ter. Sono apportate le seguenti modificazioni alle legge 28 marzo 2003, n. 53:
a) all'articolo 4, comma 1, sono abrogate le parole: «che hanno compiuto il quindicesimo anno di età»;
b) all'articolo 4, comma 1, lettera a), sono abrogate le parole: «dai 15 ai 18 anni».