Al comma 2, dopo le parole: nei limiti degli importi previsti per ciascun anno aggiungere le seguenti: dal gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio e dalle risorse proprie delle Regioni.
Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 27 dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:
a-bis) A decorrere dall'anno 2014 è soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 635 della legge 27-12-2006 n. 296 e sono comunque soppressi tutti gli stanziamenti del bilancio dello Stato destinati al finanziamento delle scuole paritarie.