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Legislatura XVII

Proposta emendativa 15.68. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1574

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/10/2013  [ apri ]
15.68.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. I commi 54-55 e 56 articolo 1 della legge n. 228 del 2012 sono abrogati.
  All'articolo 5 comma 8 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale della scuola, sia docente che amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche».

  Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a circa 200 milioni di euro in ragione annua, si provvede mediante corrispondente riduzione, definita dal ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.