Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
2-bis) All'articolo 15, comma 3, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: «c-ter) il prezzo di vendita degli addenda ai testi scolastici, contenenti eventuali aggiornamenti e integrazioni, che devono essere resi disponibili separatamente e acquistabili in formato digitale e/o a stampa, e dei tetti di spesa per ciascun anno scolastico nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore».