Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) All'articolo 151 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «2. Il collegio dei docenti ha facoltà di concordare con lo studente l'utilizzo di testi o materiali didattici integrativi alternativi rispetto ai testi adottati dall'istituto, in deroga a quanto disposto dal comma 1».