Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:
4-quater. All'articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
«6-bis. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione possono realizzare i percorsi per l'acquisizione delle diverse competenze anche mediante formazione in assetto lavorativo coerentemente alle disposizioni del decreto interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44. In particolare, tali attività dovranno essere previste dal Piano dell'offerta formativa, annotate contabilmente in modo separato e gli eventuali utili dovranno essere destinati al miglioramento delle strutture o delle attività educative. Le istituzioni educative organizzano le attività con gestione di commesse saltuarie, o mediante la finalizzazione anche abituale e organizzata delle attività formative alla produzione di beni e servizi, o infine dotandosi di un'azienda strumentale all'interno della quale svolgere l'attività didattica».