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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.208. in Assemblea riferita al C. 1574-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 31/10/2013  [ apri ]
5.208.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 relativi al riordino dei licei, sono integrati, nelle classi del primo biennio, da un'ora di insegnamento di «storia dell'arte» laddove la materia non sia già presente. A decorrere dall'anno scolastico 2015-2016, le ore di insegnamento di «storia dell'arte» sono elevate a due nelle classi del primo biennio.
  1-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dall'allegato B2 al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 relativo al riordino degli istituti tecnici, sono integrati, nelle due classi del primo biennio dell'indirizzo «Turismo», da un'ora di insegnamento di «arte e territorio». A decorrere dall'anno scolastico 2015-2016, le ore di insegnamento di «arte e territorio» sono elevate a due nelle classi del primo biennio.
  1-quater. A decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dall'allegato C1 al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 relativo al riordino degli istituti professionali, sono integrati, nelle due classi del primo biennio dell'indirizzo «Produzioni industriali ed artigianali», da un'ora di insegnamento di «storia dell'arte». A decorrere dall'anno scolastico 2015-2016, le ore di insegnamento di «storia dell'arte» sono elevate a due nelle classi del primo biennio.
  1-quiquies. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, è autorizzata la spesa di euro 6,5 milioni nell'anno 2014, di euro 26,1 milioni nell'anno 2015, di euro 42,8 milioni nell'anno 2016, di euro 78,8 milioni nell'anno 2017 e di euro 86 milioni a decorrere dall'anno 2018, a cui si provvede riducendo in misura corrispondente a decorrere dall'anno 2014, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.