Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Per le finalità di educazione alimentare di cui al presente articolo, a decorrere dal 10 ottobre 2013, è introdotto un contributo straordinario a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti e di bibite di fantasia, in ragione di 10 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono disciplinate le modalità applicative del presente comma.
Conseguentemente:
all'articolo 25:
al comma 1, lettera a) sostituire le parole: euro 2,66 con le seguenti: euro 2,35;
al comma 3 alla lettera a) sostituire le parole: birra: euro 2,71 con le seguenti: birra: euro 2,39;
al comma 3 alla lettera b) sostituire le parole birra: euro 3,11 con le seguenti: birra: euro 2,48;
all'articolo 27 dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 25, comma 1, lettera a) e comma 3, lettera a) e b) pari a 13,3 milioni di euro per l'anno 2013, 20,1 milioni di euro per l'anno 2014, 56,5 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016 e 53,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quotaparte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 4, comma 5-bis.