Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Al fine di garantire un'adeguata tutela della salute e implementare l'attività motoria nelle scuole primarie, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca con successivo decreto da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce:
1) la definizione del tempo dedicato all'attività motoria che non dovrà essere inferiore alle due ore settimanali;
2) le modalità di insegnamento;
3) i titoli nonché i requisiti professionali che i docenti dovranno possedere.
4-ter. L'attività motoria di cui al precedente comma è svolta da un docente di educazione fisica in possesso di una formazione qualificata di grado universitario, quale il diploma ISEF, laurea in scienze motorie LM-67 e LM-68.