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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.232. in Assemblea riferita al C. 1574-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 31/10/2013  [ apri ]
4.232.

  Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  4-bis. Al fine di garantire un'adeguata tutela della salute e implementare l'educazione fisica nelle scuole primarie, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca con decreto ministeriale da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce:
   1) la definizione del tempo dedicato all'educazione fisica che non dovrà essere inferiore alle due ore settimanali;
   2) le modalità di insegnamento;
   3) i titoli nonché i requisiti professionali che i docenti dovranno possedere;

  4-ter. L'attività motoria di cui al comma 4-bis è svolta da un docente di educazione fisica in possesso di una formazione qualificata di grado universitario, quale il diploma ISEF, laurea in scienze motorie L22, LM67 e LM68.
  4-quater. A partire dall'anno scolastico 2014/2015 l'inserimento della figura professionale del laureato in scienze motorie o del diplomato ISEF dovrà avvenire in maniera graduale. Al fine di garantire un progressivo esborso finanziario necessario al potenziamento dell'educazione fisica, l'insegnamento dovrà inizialmente avvenire per gruppi di classi. Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca provvede con proprio decreto a stabilirne le modalità.

  Conseguentemente, all'articolo 27, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'onere derivante dall'attuazione delle norme di cui ai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater dell'articolo 4 pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente proporzionale riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite modalità tecniche per l'attuazione della presente lettera con riferimento singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati.