Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. Il personale delle istituzioni scolastiche incaricate dal dirigente scolastico, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 dicembre 1995, quali preposti alla applicazione del divieto non possono rifiutare l'incarico.