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Legislatura XVII

Proposta emendativa 25.201. in Assemblea riferita al C. 1574-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 31/10/2013  [ apri ]
25.201.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 25.

  1. Al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «0.2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,3 per cento e l'imposta sulle transazioni finanziarie per strumenti finanziari di cui alla tabella 3 dell'articolo 1, comma 492 della medesima legge n. 228 del 2012 è aumenta dello 0.1».
  2. Gli articoli 17 e 18 della legge 10 dicembre 1993 n. 515 sono abrogati.
  3. Le eventuali maggiori entrate di cui al comma 1 sono destinate al Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18 comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68.
  4. La modifica di cui al comma 1 acquista efficacia dal 12 novembre 2013.