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Legislatura XVII

Proposta emendativa 25.200. in Assemblea riferita al C. 1574-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 31/10/2013  [ apri ]
25.200.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 25.
(Disposizioni fiscali in materia di IVA e imposta di consumo sui prodotti di tabacco).

  1. L'articolo 10, comma 1, n. 16, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:
   16) le prestazioni del servizio postale universale, ad esclusione delle prestazioni di servizi, le cui condizioni sono negoziate individualmente ovvero fornite a operatori economici. L'esenzione si applica altresì agli enti pubblici.

  2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al comma 1 e commina, in caso di appurate violazioni, le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.
  3. Nel titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo l'articolo 62-quater è aggiunto il seguente:

Art. 62-quinquies.
(Imposta di consumo su cartine e filtri per arrotolare le sigarette).

  1. Le cartine e i filtri per arrotolare le sigarette sono assoggettate ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico.
  2. Si intendono per:
   a) «cartine per sigarette» i tubi o fogli di carta per arrotolare le sigarette;
   b) «filtri per sigarette» i rotoli porosi idonei a trattenere i residui di combustione.

  3. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 2, è assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nei confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi requisiti stabiliti per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67.
  4. Il soggetto di cui al comma 3 è tenuto alla preventiva prestazione di cauzione, in uno dei modi stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, a garanzia dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta.
  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 3, le procedure per la variazione dei prezzi di vendita al pubblico dei prodotti di cui al comma 2, nonché le modalità di prestazione della cauzione di cui al comma 4, di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati.
  6. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 2 è soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell'articolo 18 del medesimo decreto. Si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 50 del medesimo decreto.
  7. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 3 decade in caso di perdita di uno o più requisiti soggettivi di cui al comma 3, o qualora sia venuta meno la garanzia di cui al comma 4. In caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo e in materia di imposta sul valore aggiunto è disposta la revoca dell'autorizzazione».

  4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2014.

  Conseguentemente, all'articolo 27, comma 2, sostituire la lettera a) con le seguenti:
   a) quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2013, a 315,539 milioni di euro per l'anno 2014, a 411,226 milioni di euro per l'anno 2015 e a 413,243 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrare derivanti dagli articoli 25 e 26;
   a-bis) eventuali maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 sono destinate al Fondo di cui all'articolo 2.